Come funziona e quali sono i vantaggi per il consumatore, quando si applica e cosa rischia chi non si adegua.
Mancano pochi giorni all’inizio della lotteria degli scontrini. L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021.
Il presente contributo mira quindi a mettere in evidenza sia le modalità di partecipazione a tale “concorso” e sia gli adempimenti in capo agli esercenti attività imprenditoriali, quali possono essere anche alberghi e ristoranti.
Innanzitutto, si ricorda che per poter partecipare alla lotteria degli scontrini il cliente deve essere in possesso del c.d. “codice lotteria”, preventivamente richiesto mediante apposita richiesta sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito dedicato “www.lotteriadegliscontrini.gov.it”. L’ottenimento del codice lotteria avviene accedendo alla sezione “Partecipa ora”, una volta inserito il codice fiscale viene generato l’ambito e prezioso “codice lotteria”, da esibire ogni qual volta si vuole partecipare al concorso, a condizione che vengano eseguiti acquisiti di beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro.
Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita.
L’esibizione e l’inserimento da parte dell’esercente del codice lotteria consente al cliente di avere nella propria disponibilità un biglietto virtuale della lotteria per ogni euro di spesa effettuata, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino. A titolo esemplificativo: spesa di euro 100 corrisponde a 100 biglietti della lotteria. Si ricorda inoltre che se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
La partecipazione alla lotteria degli scontrini è ammessa sia pagando in contanti e sia utilizzando carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. In entrambi si può partecipare alle estrazioni ordinarie della lotteria degli scontrini; con gli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici di pagamento è ammessa la partecipazione anche alle estrazioni “zerocontanti” che riservano premi sia a te che acquisti sia all’esercente.
Lo stesso cliente può essere titolare di più codici lotteria, fino ad un massimo di 20. Infatti, come ricordato dalla stessa Amministrazione finanziaria una persona può ottenere nuovi codici lotteria, ancora mediante accesso al portale sopra indicato. Nel caso venga raggiunto il numero massimo di codici generati, a fronte della richiesta di generazione di un nuovo codice sarà fornito uno dei codici generati in precedenza.
Si ricorda che sono esclusi dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini le seguenti operazioni:
- gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- gli acquisti effettuati online;
- gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Di conseguenza con specifico riferimento al settore alberghiero non consentono l’accesso alla lotteria degli scontrini:
- i servizi di pernottamento per i quali l’ospite chiede l’emissione della fattura elettronica;
- i servizi di pernottamento destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
L’accesso per tali tipologie di prestazioni transita necessariamente attraverso l’emissione del documento commerciale, per certificare la somministrazione di alimenti, bevande o un pernottamento.
Il cliente ha inoltre la possibilità di controllare se l’esercente, al momento dell’acquisto, ha effettivamente inviato per via telematica i dati del documento commerciale: se il documento consegnato al momento del pagamento reca indicazione del codice lotteria, dovrebbe essere stato correttamente registrato e inoltrato all’Amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nella banca dati creata per la lotteria.
Nell’area riservata del portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it è in ogni caso consentito il controllo dei documenti commerciali abbinati allo specifico codice lotteria; Ogni documento commerciale è identificabile tramite i seguenti campi:
- numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003)
- data e ora (es. 14-01-2021 12:54)
- matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla “RT” o “Server RT” (es. RT 25IAT123456, Server RT:37SAT123456)
- identificativo di cassa presente solo in caso di “Server RT”, riportato sotto la matricola dispositivo trasmittente (es. ECR 02140008)
- importo (es. 35,50€).
Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
La prima estrazione settimanale del 2021 sarà effettuata giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.
È previsto che le estrazioni mensili vengano effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).
Ecco elencate le date da segnare ben evidenti nel calendario, in cui si realizzeranno le estrazioni mensili 2021:
- giovedì 11 febbraio
- giovedì 11 marzo
- giovedì 8 aprile
- giovedì 13 maggio
- giovedì 10 giugno
- giovedì 8 luglio
- giovedì 12 agosto
- giovedì 9 settembre
- giovedì 14 ottobre
- giovedì 11 novembre
- giovedì 9 dicembre.
In capo all’esercente si ricorda che sussiste l’obbligo di trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione. E alla lotteria degli scontrini partecipa anche l’esercente, ma solo con riferimento a quella qualificata come “zerocontanti”. In tal caso, infatti, il documento estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente. Sono previsti per l’esercente un premio annuale di 1.000.000 di euro, dieci premi mensili di 20.000 euro, e, a partire dal 2021, quindici premi settimanali di 5.000 euro.
Infine, si ricorda che nel caso in cui l’esercente si rifiuta di inserire il codice lotteria, l’articolo 20 D.L. n. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 540 L. n. 232/2016, prevedendo che “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”. In altri termini, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzione, ma il consumatore può procedere con una segnalazione nel portale sopra indicato, esponendo lo stesso esercente ad una possibile attività di controllo, senza possibilità di contraddittorio con il consumatore.
Villani Rag. Savino