Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);
acquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;
efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;
installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020;
interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”).
Il termine è stato così prorogato, rispetto a quello ordinario del 16 marzo, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.
A decorrere dal 17.2.2023, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia:
individua alcune fattispecie per le quali, “di diritto”, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis, 3-bis e 3-ter, 3-quater del DL 11/2023);
prevede, per le altre fattispecie, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).