Termine, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
in caso di prima iscrizione;
oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente.
Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022, come modificato dall’art. 17-bis del DL 145/2023, viene estesa anche per il 2024 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal quarto (anziché dal terzo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021), quindi dal 2025.