Termine, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi, per il versamento della prima rata della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette non versato nel 2023.L’art. 6 del DL 145/2023 ha infatti reintrodotto una modifica, originariamente prevista dall’art. 5 del DL 34/2023 e abrogata dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023, in relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà stabilendo che non concorrano alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:
gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della seconda rata scade il 30.10.2024.