Termine per il versamento della prima rata dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2024 per le piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale.La disciplina dell’IMPI trova inoltre applicazione, limitatamente all’art. 38 co. 3, 4, 5, 6 e 7 del DL 124/2019, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (art. 38 co. 8 del DL 124/2019, che prevede che rientri nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili).
L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 10,6 per mille, di cui:
il 7,6 per mille di competenza dello Stato;
il rimanente 3 per mille di competenza del Comune.
I Comuni non possono variare l’aliquota dell’IMPI (circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).
La base imponibile va determinata in ragione del valore contabile della piattaforma, cui vanno applicati coefficienti aggiornati annualmente con apposito DM, ai sensi del rinvio recato dall’art. 38 co. 2 del DL 124/2019 al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dall’art. 1 co. 746 della L. 160/2019.