Liquidazione dell’IVA relativa al mese di maggio e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:
ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;
possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
La disciplina prevede che:
se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.