Versamento, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell&rsquo,art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, a condizione che:
il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più, di tre soggetti,
le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro.
L’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è, comunque facoltativa.