Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell&rsquo,art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
del saldo IRES per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024,
con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.
Tale scadenza vale per:
soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024,
soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo,
soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.