Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività, d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità, di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:
incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi,
o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi.
La ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.
Ne deriva che:
l’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore,
ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l’obbligo di ritenuta.
La ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.