Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:
i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro,
se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è, effettuato insieme a quello del mese successivo,
il sostituto d’imposta è,, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
La relativa base imponibile è, diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività,, l’agente, mediatore, ecc.:
non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è, operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni),
si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è, operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è, subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.