Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità, di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: ,si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. ,Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.
Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:
relative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica,
effettuate per il tramite di agenti in attività, finanziaria,
ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità, nonché, al servizio di pagamento di bollettini.
Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:
gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società, fiduciarie,
gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela,
la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia,
le società, di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società, di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società, di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società, di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.