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Liquidazioni periodiche IVA – Dati del trimestre aprile-giugno – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate

30 Settembre

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Sono esonerati, tra gli altri:

i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
gli enti che operano in regime ex L. 398/91;
i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

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Data:
30 Settembre
Categoria Evento: