ULTIME NOVITÀ FISCALI
Decreto Sport / Scuola convertito – DL 31.5.2024, n. 71
È stata pubblicata sulla G.U. 30.7.2024, n. 177 la Legge n. 106/2024 di conversione del DL n. 71/2024, c.d. “Decreto Sport / Scuola”. In particolare risultano confermate:
• le novità, in vigore dall’1.6.2024, relative alla revisione della disciplina dei rimborsi spese spettanti ai volontari sportivi con la previsione della possibilità di erogare rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di € 400 mensili, in occasione delle manifestazioni / eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni nazionali, dal CONI, ecc.;
• le novità in materia di prestazioni di lavoro sportivo effettuate da dipendenti pubblici.
Agevolazioni “prima casa” – Ordinanza Corte Cassazione 22.7.2024, n. 20158
Non si determina la perdita dell’agevolazione “prima casa” in caso di acquisto di un immobile che, prima dello scadere dei 18 mesi per il trasferimento della residenza, viene ceduto, qualora entro 1 anno dalla vendita sia acquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale sito in un altro Comune nel quale il contribuente aveva già la residenza.
Richiesta ISCRO 2024 – Circolare INPS 23.7.2024, n. 84
Sono state definite le modalità operative per la richiesta dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta a regime dal 2024 a favore dei soggetti esercenti un’attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS.
In particolare, per accedere all’agevolazione per il 2024 va presentata un’apposita domanda entro il 31.10.2024.
Congruità spese sponsorizzazione – Ordinanza Corte Cassazione 26.7.2024, n. 20900
Non è consentita la contestazione dell’incongruità o dell’antieconomicità del costo delle sponsorizzazioni (nel caso di specie, a favore di un’associazione sportiva), “dal momento che … è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito”.
COMMENTI – LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO OMNIBUS”
Sulla G.U. è stato pubblicato il DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, in vigore dal 10.8.2024, contenente una serie di “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, di seguito esaminate.
ZES UNICA MEZZZOGIORNO
Al fine di ottenere il credito d’imposta previsto per le imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”), i soggetti interessati dovevano inviare, entro il 12.7.2024, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione.
Ora, il Decreto in esame richiede ai predetti soggetti, a pena di decadenza dall’agevolazione, di inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella citata comunicazione e:
- l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
- gli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Il nuovo adempimento è richiesto anche nel caso in cui nella citata comunicazione ex art. 5 sono stati indicati investimenti agevolabili già realizzati alla data di invio della stessa.
È demandata all’Agenzia l’approvazione del nuovo modello della comunicazione integrativa.
Rispetto limite di spesa / credito d’imposta spettante
Al fine del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 16, comma 6, DL n. 124/2023 (€ 1.670 milioni aumentato di ulteriori € 1.600 milioni) l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento entro il 12.12.2024.
NB. A seguito delle nuove disposizioni, la percentuale del credito d’imposta spettante definita dal Provvedimento 22.7.2024 (pari al 17,6668%) è da intendersi superata.
REGIME FISCALE AGEVOLATO “NUOVI RESIDENTI”
In base all’art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello dell’opzione.
L’ammontare dell’imposta sostitutiva è pari a € 100.000 per ciascun periodo d’imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui l’opzione sia estesa a uno o più familiari di cui all’art. 433, C.c.
Ora, con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis, è previsto l’aumento a € 200.000 della predetta imposta sostitutiva.
NB. Il nuovo (maggiore) importo è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024.
REGIME IVA ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito deIla modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), ad opera dell’art. 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe” è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:
- la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
- l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
Si rammenta che le novità IVA introdotte dal citato DL n. 146/2021 sono collegate al fatto che il regime di esclusione IVA è incompatibile con le disposizioni contenute nell’art. 132, Direttiva n. 2006/112/CE, che ne prevede l’esenzione.
Ora, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal citato art. 5, comma 15-quater, il Decreto in esame riconosce possibilità di applicare il regime di esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle associazioni sportive dilettantistiche ma anche alle società sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002.
NB. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9.8.2024.
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
È prevista l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” agli investimenti effettuati nel periodo 10.8 – 15.11.2024 da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
NB. Nel caso in cui l’investimento sia rivolto a leghe / società sportive dilettantistiche / società / associazioni sportive dilettantistiche costituite dall’1.1.2023 il predetto requisito dei ricavi non trova applicazione.
Si rammenta che il bonus in esame è stato riconosciuto anche per gli investimenti effettuati:
- nel primo trimestre 2023, ad opera dell’art. 1, comma 615, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 (per il quale la relativa domanda doveva essere presentata entro il 10.8.2024);
- nel terzo trimestre 2023, ad opera dell’art. 37, DL n. 75/2023, c.d. “Decreto PA-bis”.
NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5%
La Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 è integrata con:
- la nuova lett. 1-septies), che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti negli appositi Albi regionali / nazionali, nel caso in cui gli stessi non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA.
In attesa dell’entrata in vigore del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021 (1.1.2025), quanto sopra trova applicazione con riferimento alle prestazioni diverse da quelle rientranti nell’esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, fermo restando che, ai sensi dell’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Le prestazioni in esame rese fino al 9.8.2024 si intendono comprese tra le prestazioni esenti / escluse ex comma 4 dell’art 4, DPR n. 633/72. Sono fatti salvi i comportamenti adottati entro tale data;
- la nuova lett. 1-octies) in base alla quale sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5% le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro 18 mesi dalla nascita.
REGIME FISCALE LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA – SVIZZERA
I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni dell’Allegato 1 (di seguito riportato) possono optare dal 2024 per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / addizionali regionali (da versare entro il saldo delle imposte sui redditi) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, sussistendo le seguenti condizioni:
- il soggetto è qualificato “frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
- il lavoratore al 17.7.2023 (entrata in vigore del citato Accordo) svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.
NB. Con l’esercizio della predetta opzione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
L’opzione in esame può essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni delle Provincie di Brescia e Sondrio di cui all’Allegato 2 (di seguito riportato) a condizione che il lavoratore svolgeva al 17.7.2023, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta aveva svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa.
In caso di esercizio dell’opzione, al lavoratore frontaliero sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 237 a 239, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), relative al versamento alla Regione di residenza di una quota di compartecipazione al SSN (i frontalieri possono detrarre dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota).
Tabella Comuni Allegato 1 | |||
Regione | Provincia | Comune | |
Lombardia | Bergamo | Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve | |
Brescia | Ponte di Legno | ||
Lecco | Bulciago, Molteno | ||
Monza e Brianza | Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano | ||
Sondrio | Andalo Valtellino, Bema | ||
Varese | Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate | ||
Piemonte | Verbano – Cusio – Ossola | Stresa | |
Vercelli | Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa | ||
Trentino Alto Adige | Bolzano | Martello | |
Trento | Peio, Rabbi | ||
Valle d’Aosta | Aosta | Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve | |
Tabella Comuni Allegato 2 | ||
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Brescia | Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione |
Sondrio | Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano |
PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO
Ai fini della c.d. “rottamazione del magazzino” prevista dall’art. 1, commi da 78 a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) è richiesto il versamento:
- dell’IVA (dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali) determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di maggiorazione;
- dell’imposta sostitutiva IRPEF / IRES e IRAP pari al 18%.
Quanto dovuto va corrisposto in 2 rate di pari importo:
- la prima, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ossia in generale entro il 11.2024.
Ora, il Decreto in esame:
- proroga al 30.9.2024 il termine di versamento della prima rata per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29.9.2024.
NB. Se il versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30.9.2024.
Come evidenziato nella citata Relazione:
- il differimento interessa:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024;
- se il termine di versamento della prima rata è successivo al 29.9.2024 “restano fermi gli originari termini di versamento”.
Tuttavia, qualora il “nuovo” termine (prorogato) di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche il termine di quest’ultima è differito al 30.9.2024. Di fatto, il versamento è effettuato in un’unica soluzione (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024);
- stabilisce che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade entro il 29.9.2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali può essere effettuato entro il 30.9.2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.
Sul punto la citata Relazione specifica che “l’adeguamento può essere effettuato nell’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati”.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Ai fini della rideteminazione del costo d’acquisto di terreni / partecipazioni possedute alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, è prorogato dal 30.6 al 30.11.2024 il termine per:
- il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
- la redazione / asseverazione della perizia di stima.
CONTRIBUTO COMPRENSORI / AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA
Per contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo 1.11.2023 – 31.3.2024, è previsto il riconoscimento, nei Comuni montani degli Appennini, di un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti:
- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
- maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali / scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti;
- agenzie di viaggio / tour operator;
- gestori di stabilimenti termali;
- imprese turistico-ricettive / di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
NB. Il contributo in esame spetta a condizione che i ricavi 1.1.2023 – 31.3.2024 abbiano subìto una riduzione non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 – 31.3.2022.
Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
SCADENZARIO
Mese di Settembre |
Domenica 15 settembre |
Rottamazione quater | Versamento quinta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione – quater”. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 23.9.2024.
Il termine, fissato al 31.7, è stato così prorogato dal D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo della Riforma fiscale”. |
Lunedì 16 settembre |
Mod. 730/2024 | Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:
· consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; · invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4. |
Iva
Liquidazione mensile |
Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.
· |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Irpef
Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a agosto relative a:
· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); · utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Ritenute alla fonte
condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte
locazioni brevi |
Versamento delle ritenute (21%) operate a agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Inps
Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. |
Inps
Gestione separata |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps
agricoltura |
Versamento della seconda rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
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Mercoledì 25 settembre |
Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). |
Lunedì 30 settembre |
Iva
Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS |
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Corrispettivi
distributori carburante |
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Iva
Comunicazione liquidazioni periodiche |
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
· ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili); · al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
Imposta di bollo
trimestrale fatture elettroniche |
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre. |
Inps
Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Mod. 730/2024 | Per dichiarazioni presentate a CAF / professionista abilitato dall’1.9 al 30.9:
· consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; · invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4. |
Irpef
Invio spese sanitarie Mod. 730/2025 precompilato |
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:
· medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie; · ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale; · strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari; · psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica /ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie; · soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia. |
Ravvedimento speciale
violazioni tributarie fino al 2021 |
Versamento della settima rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d’imposta precedenti. |
Ravvedimento speciale
violazioni tributarie 2022 |
Versamento della terza rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022. |
Definizione agevolata
liti pendenti |
Versamento della sesta rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000. |
Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori | Versamento della settima rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17- bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92). |
Rottamazione magazzino | Versamento della prima rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell’IVA (aliquota media 2023) per la c.d. “rottamazione del magazzino” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023.
Il termine originario (entro il saldo delle imposte sui redditi) è stato così prorogato dal DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”. |