Termine per versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva del 16% ai fini della rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Il versamento dell’imposta sostitutiva può infatti essere eseguito in tre rate annuali di pari importo. In questo caso:
il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 15.11.2023;
le rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.