Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi.Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell’attività esercitata, versare l’imposta con cadenza trimestrale, anzichè mensile, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
La disciplina prevede che:
se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;
il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.