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Saldo IMU per il 2024 – Versamento

16 Dicembre @ 00:00

Termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2024, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):

la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Con riguardo all’IMU dovuta per il 2024, quindi:

la prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;
la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024 a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

fabbricati;
aree fabbricabili;
terreni agricoli.

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:

il giorno del trasferimento del possesso;
l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:

per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

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Data:
16 Dicembre
Ora:
00:00
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