Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR operate:
nel mese di novembre;
nei mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l’importo minimo di 100 euro.
La disciplina prevede infatti che i sostituti d’imposta siano, comunque, tenuti al versamento delle ritenute operate, comprensive dei differimenti, entro il 16 dicembre di ogni anno.