Liquidazione e versamento dell’IVA:
relativa ai mesi di gennaio-novenbre 2024;
di ammontare cumulativo inferiore a 100 euro, qualora non sia stata già versata in precedenza.
La disciplina prevede infatti che:
se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;
il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell’attività esercitata, versare l’imposta con cadenza trimestrale, anzichè mensile, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.