Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2024.Per le mediazioni presentate dopo il 30.6.2023, sono riconosciuti alle parti crediti d’imposta:
per l’indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione;
per il compenso corrisposto al proprio avvocato, e fino a concorrenza di 600 euro, per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice;
commisurati al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro.
I predetti crediti:
sono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi per l’assistenza legale;
sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche;
sono ridotti alla metà in caso di mancato accordo.