È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Sostegni ter”, fortemente discusso soprattutto per le nuove norme che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d’imposta, tra cui anche quelli connessi alle detrazioni edilizie.
Nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.
Misure di sostegno per le attività chiuse Articolo 1 D.L. 4/2022
Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti:
• ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
• Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Articolo 2 D.L. 4/2022
Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.
È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:
- devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza.
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà Articolo 3 D.L. 4/2022
Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi), che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Articolo 3 D.L. 4/2022
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.
Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche Articolo 5 D.L. 4/2022
Il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Aiuti al settore sportivo Articolo 9 D.L. 4/2022
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.
Investimenti in beni strumentali 4.0 Articolo 10 D.L. 4/2022
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR,
diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore Articolo 15 D.L. 4/2022
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta Articolo 28 D.L. 4/2022
Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.
Pertanto, dal 27 gennaio:
- in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente;
- in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione. Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per botteghe e negozi;
- credito d’imposta per i canoni di locazione;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- credito d’imposta per sanificazione.
I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
Villani Rag. Savino