I collaboratori coordinati e continuativi che ricevono l’indennità di 600 euro possono chiedere, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. E così anche per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpI. I bonus 600 euro sono compatibili con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile, ma non con l’APE sociale e con l’assegno ordinario di invalidità. Lo chiarisce l’INPS con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49 che definisce anche le modalità di presentazione delle domande.
Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, dal prossimo 1° aprile, chiedere all’INPS un bonus 600 euro. A prevederlo è il decreto Cura Italia. L’Istituto, con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49, ha spiegato a chi spetta l’indennità e ha indicato quando la stessa non è dovuta perchè incompatibile con l’erogazione di altre prestazioni previdenziali.
Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Riferimento normativo: articolo 27 del decreto Cura Italia
Limite di spesa: 203,4 milioni di euro)
Beneficiari
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
Riferimento normativo: articolo 28 del decreto Cura Italia
Limite di spesa: 2.160 milioni di euro
Beneficiari: Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Tra i beneficiari sono compresi anche
- gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome
- i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Riferimento normativo: articolo 29 del decreto Cura Italia
Limite di spesa: 103,8 milioni di euro
Beneficiari
Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono avere in essere, alla data del 17 marzo 2020, alcun rapporto di lavoro dipendente.
Con riferimento a questa categoria l’INPS, con la circolare 49 del 2020, precisa che l’indennità spetta esclusivamente ai lavoratori per i quali la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta con un datore di lavoro che rientra nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
L’INPS individua, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali
TURISMO | |
Alberghi (ATECO 55.10.00):Fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):· fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;· cottage senza servizi di pulizia. | |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) | |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):· fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):· case dello studente;· pensionati per studenti e lavoratori;· altre infrastrutture n.c.a. | |
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):· attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;· attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. | |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) | |
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):· furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;· preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):· ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. | |
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):· bar;· pub;· birrerie;· caffetterie;· enoteche. | |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):· attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. | |
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). | |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). | |
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):· attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;· attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):· attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). | |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):· preparazione di pasti da portar via “take-away”;· attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere. | |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):· altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;· servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;· servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;· attività di promozione turistica. | |
STABILIMENTI TERMALI | |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). | |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Lavoratori del settore agricolo
Riferimento normativo: articolo 30 del decreto Cura Italia
Limite di spesa: 396 milioni di euro
Beneficiari
Spetta agli operai agricoli a tempo determinato purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Tra i beneficiari rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
Lavoratori dello spettacolo
Riferimento normativo: articolo 38 del decreto Cura Italia
Limite di spesa: 48,6 milioni di euro
Beneficiari
I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Regole generali
Tutti i lavoratori citati hanno diritto a una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 durante il quale non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR
L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Incumulabilità ed incompatibilità
Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Sono inoltre incompatibili con:
- le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
- l’APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii)
- l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).
I collaboratori coordinati e continuativi possono accedere alla l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, anche se hanno fruito della indennità di 600 euro in quanto il bonus per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con la DIS-COLL.
Stessa cosa per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpI.
Tutte le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Domanda
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con le seguenti le credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In mancanza delle stesse è possibile richiedere il PIN semplificato.
In alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Ma per l’attivazione di questo servizio si deve attendere un messaggio di prossima pubblicazione.