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CIRCOLARE DEL 27 APRILE 2020

Spett.le cliente,

la presente circolare al fine di dare un ulteriore contributo alla comprensione delle disposizioni previste per ottenere finanziamenti per affrontare l’emergenza sanitaria in corso

Finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello stato: le garanzie statali sui prestiti bancari sono divise in due possibilità: Sace per le imprese più grandi, e il Fondo di garanzia per le Pmi, mirato alle imprese fino a 499 dipendenti.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Liquidità n. 23/2020, il quale ha introdotto, misure urgenti, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, sostegno alla continuità aziendalesospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché l’estensione di alcune attività, nei settori di rilevanza strategica (Golden power) e di giustizia.

Le garanzie statali sui prestiti bancari divise in due canali di accesso:

  • SACE spa, soprattutto per le imprese più grandi;
  • Fondo di garanzia per le Pmi, mirato alle imprese fino a 499 dipendenti.

prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, occorre attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea. Occorre aspettare alcuni giorni.

Vediamo più in dettaglio, quali sono le misure per il sostegno finanziario di imprese e professionisti, previste dal Decreto liquidità.

Per avere maggiori informazioni sulle misure previste dal Decreto liquidità:

Misure per il sostegno finanziario di imprese e professionisti: sostegno alla liquidità

Il Decreto liquidità prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:

  • Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Sace ha nel frattempo attivato un numero verde: 800 020 030.

Inoltre, viene ulteriormente rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità.

La garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI viene ampliata sino al 31 dicembre 2020 fino a un importo di 5 milioni di euro e può riguardare tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

La garanzia rimarrà gratuita sino a fine anno.

I vincoli

L’impresa beneficiaria non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020.

Essa, dovrà, inoltre, gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e rispettare una clausola made in Italy, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

Il prestito deve essere restituito in 6 anni, con preammortamento possibile fino a 2 anni.

Le commissioni sono differenziate. Per le Pmi, in rapporto all’importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto.

Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell’importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.

La procedura di richiesta finanziamenti

Per la prima fascia, sotto i 1,5 miliardi di fatturato, la procedura consiste nel:

  • Fare la domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace.
  • Quest’ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga.
  • Per le imprese più grandi procedura più complessa: occorrerà attendere un decreto.

Il funzionamento del Fondo di Garanzia per le P.M.I.

In questo caso la garanzia è del 90%, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro.

I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato.

La garanzia è del 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi.

Per questa categoria di prestiti non c’è valutazione del merito di credito, è sufficiente un’autocertificazione sui ricavi. La restituzione del prestito, deve avvenire in 6 anni con inizio del rimborso del rimborso non prima di due anni.

Per tutte le operazioni del Fondo di Garanzia, fino al 31 dicembre 2020, l’accesso è gratuito.

Per i finanziamenti fino a 25.000 euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Nel caso della seconda categoria, per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un cap cioè un tasso minimo ne’ una durata massima del rimborso prefissata.

Intervento del CONFIDI per Ricavi fino a 3,2 milioni

E’, inoltre, prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi).

In questo caso possono accedere al finanziamento solo le imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.

E comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800.000 euro.

E’ sufficiente un’autocertificazione che attesti i danni provocati dal Covid 19.

La procedura di richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro

Per i finanziamenti fino a 25.000 euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario.

Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato + 10% Confidi, ci sarà comunque un’istruttoria bancaria anche se alleggerita.

Verrà valutata la struttura economica-finanziaria dell’azienda con esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso.

Richiesta l’autorizzazione della Commissione Europea

Per garantire i prestiti, il Governo ha potenziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso cui si potranno assicurare fino a 100 miliardi di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni.

In conclusione appare utile precisare che, mentre i casi di applicazione della garanzia al 100% dovrebbero essere immediatamente operativi, l’estensione al 90% per gli altri casi dovrebbe essere soggetta a preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

In attesa di tale autorizzazione, varrebbe l’estensione all’80% già prevista dall’art. 49 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Come funziona il Fondo di Garanzia per le P.M.I.?

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Quali soggetti garantisce?

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (P.M.I.) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start-up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Modulo prestiti con garanzia statale: compilazione della domanda

La Commissione UE ha dato il via libera per le nuove regole sulla garanzie a imprese e professionisti relative alle regole dettate dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).

A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione UeE ancor prima dell’approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che in data 14 aprile 2020 ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles.

ll MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.

È già disponibile on line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario deve compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Il modulo prestiti deve essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

Compilazione del modulo richiesta prestiti con garanzia statale PMI

Il sottoscrittore del modulo deve dichiarare:

  1. Che il soggetto beneficiario finale richiede l’ammissione all’intervento del Fondo di garanzia;
  2. Che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella scheda 2, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003. Nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) –

(N.B. La presente dichiarazione è valida solo per i soggetti beneficiari “Impresa”)

  1. Che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari. Inoltre, che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
  2. Che il soggetto beneficiario finale non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Questo nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
  3. Di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all’impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex Legge n. 662/96, ai sensi dell’art. 24, comma 33, della Legge n. 449/97 e dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98;
  4. Di accettare le Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 – artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005. In particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime. Il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;

La documentazione

  1. di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
  2. Di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
  3. Di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123;
  4. Di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l’ammissione alla garanzia al soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di Controgaranzia);
  5. Di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome dell’impresa, i relativi dati fiscali, e l’importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Nonché ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

Il codice ATECO

  1. Che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: ……………………….. (inserire codice di classificazione ATECO 2007)
  2. Che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità: …………………………………
  3. Che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
  4. Che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno …..,, ha registrato ricavi (*) pari ad euro ………………. come risultante da:
  • Ultimo bilancio depositato o
  • Ultima dichiarazione fiscale presentata

mentre per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°gennaio 2019 è necessario un autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 o altra idonea documentazione (specificare quale):……………….………

  1. Che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);
  2. Di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni):

(Inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia)

Amministrazione concedenteImporto agevolazione in euro
,
,
,
Totale,

Se il soggetto richiedente è impresa, sarà necessario anche fare un ulteriore dichiarazione, con la quale si permette di capire la dimensione aziendale:

Modulo prestiti PMI: prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali

  1. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

In particolare, le definizioni sono le seguenti:

Microimpresa:

  1. Ha meno di 10 occupati, e
  2. Ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola Impresa:

  1. Ha meno di 50 occupati, e
  2. Ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media Impresa:

  1. Ha meno di 250 occupati, e
  2. Ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell’ambito delle PMI, si parla di:

Impresa autonoma

Se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 D.M. 18/04/2005);

Impresa associata

Se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente (cfr art. 3 D.M. 18/04/2005).

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  • Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  • Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Impresa collegata

Se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005). Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
  2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell’impresa richiedente).

Che cosa succede se non pago una rata del finanziamento?

In ultima analisi ho pensato di chiarire un aspetto importante che in molti ci state chiedendo. Mi riferisco agli effetti sul richiedente in caso di mancato pagamento di una rata del finanziamento. Quello che si potrebbe pensare a prima vista è che nulla è dovuto da parte del debitore inadempiente. In caso di mancato pagamento, infatti, subentra la garanzia statale nei confronti della banca.

In caso di insolvenza, anche di una sola rata del prestito, l’istituto bancario ha la possibilità di escutere la garanzia assicurandosi dall’80 al 100% del mancato pagamento (fino a qui tutto bene).

Quello che spesso viene taciuto è che poi, naturalmente, il Fondo di garanzia che è subentrato alla posizione del debitore con la banca, deve rientrare dalla sua esposizione. Questo è quanto accade con la procedura di surroga. In questo caso il Fondo di garanzia ha la possibilità di far emettere una cartella esattoriale nei confronti del debitore inadempiente (anche soltanto di una rata).

Chi ha prestato la garanzia (ed ha pagato la banca) subentra nel rapporto ed è obbligato a rivalersi sul debitore utilizzando procedure esecutive.

Tieni presente che una cartella di pagamento è un credito privilegiato e deve essere liquidato in via prioritaria.

Quindi attenzione! ⚠️

Il consiglio che posso darvi è quello di valutare con attenzione la situazione finanziaria della vostra impresa, onde ritrovarvi in futuro con spiacevoli sorprese.

Villani Rag. Savino

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