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CIRCOLARE DEL 18 MAGGIO

Riaperture: le misure in vigore da oggi, 18 maggio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020 il D.L. 33/2020, il quale delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Dal 17 maggio, infatti, hanno cessato di avere efficacia le previsioni del D.P.C.M. 26.04.2020, che aveva disciplinato l’avvio della Fase 2, prevedendo la riapertura dei cantieri e di alcune attività produttive.

Nei giorni scorsi l’Inail aveva pubblicato tre documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio: i primi due relativi alle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e all’attività di ristorazione, e, il terzo, dedicato al settore della cura della persona. Si trattava di documenti aventi valore scientifico, che hanno rappresentato delle linee di principio.

Il D.L. 33/2020 non richiama quindi i suddetti protocolli, ma prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionaliSolo in assenza di protocolli regionali troveranno applicazione i protocolli adottati a livello nazionale.

Il mancato rispetto dei protocolli regionali (o, in mancanza, di quelli nazionali) comporterà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite poi con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nell’ambito della conferenza stampa di sabato sera, 16 maggio, è stata inoltre annunciata l’emanazione di un D.P.C.M. con le norme attuative del D.L. 33/2020firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di domenica 17 maggio.

Il D.P.C.M. prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.) a condizione che siano assicurati:

  • la distanza interpersonale di almeno un metro,
  • gli ingressi in modo dilazionato,
  • il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Allo stesso modo tornano ad essere consentite anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a condizione che le singole Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Per il Piemonte la riapertura dei servizi di ristorazione è prevista per il 23 Maggio.

Tutte le attività appena richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Allo stesso modo sono consentite soltanto a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori:

  • le attività inerenti ai servizi alla persona (in Piemonte prevista la riapertura da oggi 18 Maggio),
  • le attività degli stabilimenti balneari.

Le attività delle strutture ricettive possono invece essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e disciplinanti gli aspetti dettagliati nel D.P.C.M..

Sarà compito delle Regioni monitorare, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, introducendo, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle previste a livello nazionale.

La situazione, quindi, si presenterà diversa da Regione a Regione, non solo con riferimento alle attività che potranno (o non potranno) essere svolte, ma anche avuto riguardo ai protocolli da adottare.

Il D.P.C.M. riporta espressamente, a tal fine, all’allegato 10, le linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni, quale riferimento principale da cui devono discendere i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto al fine di garantire omogeneità in tutto il Paese.

L’allegato 11, invece, richiama le misure per gli esercizi commerciali di cui si raccomanda l’applicazione.

Per quanto riguarda, poi, le attività produttive industriali e commerciali, il D.P.C.M. continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali, così come continua a trovare applicazione il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

Allo stesso modo, per le attività professionali continua ad essere raccomandato che:

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Il D.P.C.M. indica, infine, la data del 25 maggio per la riapertura di piscine e palestre e quella del 3 giugno per le spiagge, rinviando invece al 15 giugno l’apertura di teatri e cinema. Sempre il 15 giugno riprenderanno i servizi di carattere ludico-ricreativo per i bambini.

Sul fronte degli spostamenti, invece, il D.L. 33/2020 prevede libertà degli spostamenti all’interno della Regione da oggi, 18 maggio.

Dal prossimo 3 giugno saranno invece consentiti gli spostamenti tra Regionicadendo l’obbligo di autocertificare le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o i motivi di salute (salvo specifici provvedimenti che si renderanno necessari con riferimento a determinate aree del territorio nazionale).

Villani Rag. Savino

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