La Manovra Finanziaria per l’anno 2023 è stata approvata dal Parlamento e firmata dal Presidente della Repubblica. Tale legge è entrata in vigore il 01 gennaio 2023 ed è vincolante per tutti i contribuenti Italiani. A seguire le principali novità riguardanti il recupero di pagamenti precedentemente omessi o pagati tardivamente oltre a quelle relative alle liti pendenti.
- La Definizione Agevolata per gli Avvisi Bonari
- Sanatoria per errori formali
- Ravvedimento Speciale
- La Rottamazione delle Liti
- Il Saldo e Stralcio per importi fino ad €1.000,00
- La Rottamazione IV.
Definizione Agevolata per gli Avvisi Bonari (commi 153-165) | Le somme dovute a seguito di invio dei, cosiddetti, avvisi bonari (ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 e 54bis D.p.r. n. 633/1972) che: – per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021 – con oggetto dilazione con pagamenti trimestrali (D.Lgs. n. 462/1972) non conclusi e non scaduti. In tal caso tutte le dilazioni saranno con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori ad €5.000,00: co. 7 dell’art. 38) – tale nuova definizione può interessare anche i contributi previdenziali e le maggiorazioni INPS sui crediti di natura previdenziale; – si possono pagare le relative rate con sanzioni nella misura del 3% (e non in misura piena del piano di dilazione, solitamente sanzioni del 30% ridotte ad 1/3). UNA PRECISAZIONE: Tale norma si applica agli avvisi bonari (per le annualità sopra indicate), ma che non siano già scaduti al momento dell’entrata i vigore della Legge di Stabilità (01 gennaio 2023). Quindi, nel caso siano stati notificati i, cosiddetti, avvisi bonari nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 (dicembre non è considerato perché con i 30 giorni per il pagamento si andrebbe al prossimo anno) è OPPORTUNO chiedere la dilazione degli importi dovuti (con le rate trimestrali). Ciò, al fine di poter iniziare il nuovo anno con un avviso bonario non decaduto, ma dilazionato. Il comma 3 di tale art. 38, infatti, ammette l’abbattimento delle sanzioni al 3% (anziché del 10%) anche per le dilazioni concesse (richiama l’art. 3bis D.Lgs. n. 462/1997). UNICA CONSEGUENZA è l’aumento (per le somme relative all’anno d’imposta 2019, per le quali è stata chiesta la dilazione) di 1 anno per la notifica dell’eventuale cartella di pagamento in caso di non adempimento del piano di dilazione (il comma 6 dell’art. 38 richiama l’art. 25 D.p.r. n. 602/1973) |
Irregolarità formali (commi 166-173) | Le irregolarità, le infrazioni o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla base imponibile, commesse: – fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. – Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. – sempre che tali errori formali non siano già stati fatti oggetto di contestazioni del Fisco. *** GLI ATTI CHE RIENTRANO IN TALE SANATORIA 1. irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (IRPEF, IRES, IVA e Irap), che NON rilevano sulla determinazione della base imponibile; 2. omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni IVA; 3. l’omesso o irregolare o incompleta presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; 4. omesso, incompletezza o inesistenza delle dichiarazioni d’inizio o variazione attività, ai fini IVA; 5. la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; 6. le irregolarità o omissioni compiute dagli operatori finanziari; 7. l’omissione o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; 8. salvo esistenza di frodi, la detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta, purché assolta dal cedente/prestatore; 9. l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode, purché l’imposta risulta, anche se irregolare, assolta (meccanismi dell’inversione contabile dove l’imposta è stata assolta erroneamente, dal cessionario/committente) *** GI ATTI CHE NON RIENTRANO IN TALE SANATORIA 1. violazioni afferenti tributi diversi dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IVA o IRAP; 2. sulla cosiddetta voluntary disclosure (art.5-quater DL n. 167/1990), se oggetto di atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni; 3. Violazione del monitoraggio fiscale, quindi omessa o carente compilazione del Quadro RW (per somme detenute all’estero in misura superiore ad €15.000,00) e le attività collegate al pagamento dell’IVIE e IVAFE (pagamento dovuto per somme finanziari tenute all’estero per importi superiori ad €5.000,00 con obbligo di indicazione nel quadro RW) 4. Non può riguardare la violazione con oggetto sanzioni collegate ai tribuiti ex art. 17 D.Lgs. n. 472/1997; 5. omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, trattandosi di adempimento necessario per assolvere il pagamento dei tributi. 6. tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. |
Ravvedimento per ulteriori violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – (commi 174-185) | Come norma conclusiva delle due precedenti, il legislatore ha previsto la possibilità di sanare ulteriori violazioni tributarie, per le dichiarazioni con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (dichiarazione da presentare entro il 2022), pagando: – 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogabili; – le imposte e gli interessi dovuti in forma piena; – in 8 rate trimestrali (prima rata il 31/03/2023, le altre con scadenza il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno). *** A differenza del ravvedimento ordinario, il Ravvedimento Speciale (qui analizzato) permette di fruire della possibilità del pagamento dilazionato. In buona sostanza, il pagamento (imposte sanzioni ad 1/18 ed interessi) possono essere corrisposte in 8 rate trimestrali, prima rata il 31 marzo 2023. Tale possibilità non è prevista per il ravvedimento ordinario dell’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997. Oggetto di tale Ravvedimento Speciale sono tutti i tributi dell’Agenzia delle Entrate per violazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti. Tale Ravvedimento Speciale però è più limitato di quello ordinario. Vi rientrano fattispecie di violazioni tributarie come la mancata comunicazione nel Quadro RW oppure le violazioni oggetto di controllo formale (ex art 36ter D.p.r. n. 600/1973). Sono invece escluse la regolarizzazione di violazioni ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 (controlli automatici), perché già oggetto di una procedura speciale (l’art. 38 sopra analizzato). *** Gli effetti del Ravvedimento Speciale si perfezionano con il versamento di quanto dovuto in unica soluzione, oppure della prima rata (31/03/2022). In caso, però, di mancato versamento degli importi alle rate successive, vi sarà l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti con la sanzione del 30% (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997). *** TASSO D’INTERESSE APPLICATO PIÙ BASSO DEL LEGALE In caso di applicazione di tale Ravvedimento Speciale, se si scegli il pagamento dilazionato, il tasso d’interesse applicato sarà inferiore a quello legale (si veda il Decreto MEF del 13 dicembre 2022). In luogo del 5% si applicherà, per le rate della dilazione, il tasso del solo 2%. |
Definizione Agevolata: degli avvisi di accertamento e dei PVC (commi 179-185) | In riferimento ad: – accertamenti con adesione (anche ex art. 5ter D.Lgs. n. 218/1997), – a processi verbali di constatazione (consegnati entro la data del 31 marzo 2023), – ad avvisi di accertamento, – avvisi di rettifica e liquidazione, TUTTI non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023, – possono essere corrisposti con le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Tali somme possono essere corrisposte anche in 20 rate trimestrali (5 anni). Non sarà ammesso il pagamento tramite compensazione |
Rottamazione Liti III (commi 186-205 del Testo approvato dal Senato) | Le controversie tributarie, – sono fatte salve le previsioni contenute nella Legge n. 130/2022 (riforma del contenzioso tributario che ha previsto la definizione agevolata delle cause pendenti in Cassazione dal 16/9/2022); – in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello pendente presso la Corte di cassazione) e anche a seguito di rinvio, – NON vi è distinguo tra atti impositivi ed atti NON imposititvi (tipo cartelle, atti d’intimazione, atti di pignoramento) – pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, – possono essere definite a domanda del soggetto con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (quindi senza sanzioni ed interessi) con le seguenti particolarità: 1. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia, senza sanzioni ed interessi; 2. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. 4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% per del valore della controversia (è opportuno valutare se conviene più aderire a questa Definizione Liti oppure quella prevista dalla Legge n. 130/2022). 5. In caso di impugnazione di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni, nel caso in cui i tributi collegati sono già stati pagati oppure definiti, tale Definizione Liti può portare al pagamento di ZERO sanzioni *** La procedura si perfeziona con: 1. presentazione della domanda entro il 30/06/2023; 2. con contestuale pagamento della somma o della prima rata (con un massimo di 20 rate); un distinto versamento per ogni atto impugnato; 3. In caso di presentazione della domanda i procedimenti saranno sospesi sino al 10 luglio 2023. Ciò per permettere al contribuente di completare la domanda di definizione liti con il deposito anche della quietanza di pagamento, da effettuare entro il 30 giugno 2023; 4. con il deposito che della quietanza di pagamento, il procedimento sarà sospeso sino al 31 dicembre 2024; 5. non è ammessa la compensazione per il pagamento della Definizione Liti |
Saldo e Stralcio automatico | Sono automaticamente annullati, – alla data del 31 gennaio 2023 (data dalla quale si considererà tale stralcio), – i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a €1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, – risultanti dai singoli carichi, – affidati agli enti locali ed agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018 – Rottamazione III -); – l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate – Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. – Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. – Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti . |
Rottamazione IV (commi 227-252 ) | Per i debiti risultanti dai singoli carichi: –affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, – possono essere estinti senza corrispondere gli interessi e le sanzioni, nonché l’aggio, – versando le imposte/contributi dovuti indicati nelle cartella di pagamento. Il pagamento è effettuato: – in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, – ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; – le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. – In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle dilazionate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. *** L’agente della riscossione, tramite il proprio sito internet, darà i dati necessari a individuare i carichi definibili e entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente legge, dovrà mettere a disposizione il relativo modulo. Il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla definizione, entro il 30 aprile 2023, con le modalità esclusivamente telematiche. In tale dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi. *** A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si potrà avere la regolarità contributiva (DURC). *** Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione: a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese, sopra indicate, sono automaticamente revocate; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. *** Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui sopra, anche per carichi per i quali si è determinata l’inefficacia di precedenti Rottamazioni o Saldo e Stralcio (per gli anni 2000 e 2017). *** Il comma 15 ed il comma 19 di tale articolo, prevedono la possibilità di allargare gli effetti della procedura dell’ESDEBITAMENTO: Vi è prevista la possibilità di far rientrare nella definizione agevolata anche i carichi affidati al Riscossore, ma rientranti nella procedura di sovraindebitamento. Quindi con la possibilità di pagare il debito, anche falcidiato, con le modalità e i tempi previsti dal Decreto di omologa del Tribunale adito. |
Villani Rag. Savino