Adempimento: L’articolo 57-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.La modifica all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81 dal 2019, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura.
A decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l’innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).Soggetti: I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.