Adempimento: Con il Dm 2 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2022, n. 32), è stata disposta la proroga all’8 febbraio 2022 – anticipata dal provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 – del termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021 ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare il Decreto, mediante una modifica all’articolo 7, Dm 19 ottobre 2020, prevede che entro:- l’8 febbraio 2022 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
– il 30 settembre 2022 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– entro il 31 gennaio 2023 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
A regime, a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023, dovranno inviarsi i dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.Soggetti: Sono tenuti i seguenti soggetti: Aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico; esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).