Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.
Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:
con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:
le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;
nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.