Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
del saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;
con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.
Tale scadenza vale per:
soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;
soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;
soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.