Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.L’adempimento riguarda nello specifico:
la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;
con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.
Tale scadenza vale per:
soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;
soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;
soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.