Termine per l’utilizzo in compensazione del:
credito d’imposta, per i soggetti “non energivori”, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);
credito d’imposta, per i soggetti “non energivori”, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
credito d’imposta, per i soggetti “non gasivori”, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022);
credito d’imposta, per i soggetti “non gasivori”, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel IV trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).
Con riferimento ai primi due punti, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti:
per il III trimestre 2022, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
per il IV trimestre 2022, dotati di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.
Enti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione
Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale, indipendentemente dalla loro:
natura (pubblica o privata);
forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.).
Con riferimento a tali soggetti, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).