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Definizione delle liti pendenti – Presentazione dell’istanza e versamento degli importi dovuti

30/09/2023

Termine per presentare l’istanza e versare gli importi dovuti (interamente o solo la prima rata) al fine di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.Sono esclusi:

tutte le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria;
processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, inclusa l’IVA all’importazione.

Per poter definire la lite, occorre che:

entro l’1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale;
nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato.

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio.
La lite non deve riguardare “atti impositivi”, pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).
I benefici si sostanziano:

nel pagamento del 5% delle imposte, se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio;
nel pagamento del 15% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso);
nel pagamento del 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado;
nel pagamento del 90% dell’imposta, con stralcio di sanzioni e interessi, in caso di pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio e di pendenza in rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione;
nello stralcio di soli sanzioni e interessi, se il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente.

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo, si paga:

il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo, si ha il totale stralcio della sanzione.

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Data:
30/09/2023
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