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Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – III e IV trimestre 2022 – Comunicazione della cessione

20/09/2023

Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta, relativa a uno dei seguenti crediti:

credito d’imposta a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diversi da quelli energivori, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III trimestre del 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diversi da quelli energivori, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
credito d’imposta a favore dei soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).

Enti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione
Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale, indipendentemente dalla loro:

natura (pubblica o privata);
forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.).

Con riferimento a tali soggetti, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

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Data:
20/09/2023
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