Termine per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%, al fine di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra:
il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022;
e i premi versata.
Sono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).
Il regime si attiva “su richiesta del contraente” e la provvista dell’importo dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.
L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 265/2002) derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.