Termine per comunicare al sostituto d’imposta che nel mese di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF:
di non effettuare la trattenuta di tali somme;
di trattenere tali somme in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi).
Tale comunicazione può avvenire:
sia nel caso in cui l’importo dell’acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730 sulla base del c.d. “metodo storico”;
sia nel caso in cui il contribuente avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell’acconto da versare, sulla base del c.d. “metodo previsionale”.