Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).
La possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:
alle spese sostenute nel 2022;
nonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
La remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:
il contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;
non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;
il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione.
L’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:
banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
In presenza dei requisiti, per aderire alla remissione in bonis è necessario:
versare la misura minima della sanzione, pari a 250,00 euro, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);
inviare telematicamente la comunicazione di opzione.
La trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.