Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta:
per i soggetti “non energivori”, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);
per i soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
Enti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione
Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale, indipendentemente dalla loro:
natura (pubblica o privata);
forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.).
Con riferimento a tali soggetti, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).