Termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023, per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all’operato del de cuius:
l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;
gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).
Ai sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.