Termine, per gli imprenditori individuali, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.
I benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.