Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi.Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale).
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare:
sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR;
in generale, per un importo non superiore a 5.164,57 euro.