Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell’anno solare in corso.Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso:
costituito dall’1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);
aumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate:
acconto, entro il 16 dicembre;
saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
L’acconto è commisurato:
al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente;
oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nell’anno in cui è dovuto l’acconto stesso.