Termine per l’effettuazione del conguaglio di fine anno 2023, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi), tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. In caso di incapienza delle retribuzioni, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto:
di voler versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute;
ovvero di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.