Approvato il Decreto Rilancio: le novità in sintesi
È stato approvato, nella serata di ieri, 13 maggio, il c.d. “Decreto Rilancio”. Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste.
Versamento Irap | Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta 2019, ricavi non superiori a 250 milioni di euro. |
Contributo afondo perduto | È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo è compreso tra il 20% e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. Lo studio sarà a vostra disposizione per ottenere il contributo. |
Creditod’imposta locazioni | Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Lo studio sarà a vostra disposizione per ottenere il credito d’imposta. |
Reddito di emergenza | È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). |
Indennità di 600 euro | Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di Aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. |
Indennità a favoredeilavoratori domestici | Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. |
Incentiviperefficientamento energetico,sismabonus, fotovoltaico | Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici. |
Credito d’impostaperl’adeguamentodegli ambientidi lavoro | Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Lo studio sarà a vostra disposizione per ottenere il credito d’imposta. |
Proroga dei terminidi versamento | I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. (leggasi circolari precedenti) |
Trasmissione telematicadei corrispettivi | Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
Lotteria degliscontrini | È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”. |
Pagamentoavvisi bonari | È prevista uno slittamento dei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. |
Prorogaterminiversamentoadesioni e mediazioni | Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione. |
Notifica avvisidiaccertamento:proroga dei termini | Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e verranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. |
Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell’indennizzo
Per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio sarà necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica (lo studio sarà a vostra disposizione per formulare la domanda), autocertificando la sussistenza dei requisiti prescritti. Solo dopo l’erogazione dell’indennizzo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza effettueranno i controlli di merito. La procedura di erogazione si ispira, quindi, all’obiettivo della massima celerità, fondandosi sull’automatismo tra la richiesta e l’effettivo riconoscimento dell’indennizzo. Per tutti i casi di ottenimento del contributo, che risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.
È bene precisare, inoltre, che qualora dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate dovesse emergere la non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è previsto il carcere da 2 a 6 anni.
È previsto, a partire dalla data che verrà disposta dall’Agenzia delle Entrate, un lasso temporale di 60 giorni per poter inviare la richiesta. Insieme all’istanza bisognerà presentare, inoltre, l’autocertificazione di regolarità antimafia. Le modalità tecniche di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Per ottenere il contributo a fondo perduto, il beneficiario è tenuto, di conseguenza, a dimostrare di aver subito significative perdite a causa dell’emergenza Coronavirus.
Presupposto che non si applica a coloro i quali hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni che erano già stati individuati “zona rossa” prima del successivo ampliamento dello stato di emergenza a tutto il territorio nazionale.
Gli indennizzi potranno essere richiesti anche da imprese agricole e cooperative e non saranno cumulabili, inspiegabilmente, con i bonus da 600 euro, nel caso dei professionisti, che continueranno però a beneficiare di quest’ultima misura che, nella sua versione aggiornata, incrementerà l’indennizzo a 1.000 euro.
Cumulo possibile, invece, per artigiani e commercianti.
Come calcolare il contributo a fondo perduto: esempio pratico
Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.
Il parametro da applicare, per richiedenti che contano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro è il 20%; il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e sino a 1 milione e, infine, il 10% per ricavi o compensi oltre 1 milione e fino a 5 milioni.
Il minimo erogabile sarà comunque di 1.000 euro, per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il meccanismo di calcolo prevede che se un’azienda o un libero professionista, ad esempio, ha prodotto ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e un fatturato di 30.000 euro nel mese di aprile 2019 e pari a zero nell’aprile 2020, avrà diritto ad un sostegno del 20% calcolato sulla differenza tra i due periodi di imposta che, nel caso in specie, conta 30.000 euro.
Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a 6.000 euro.
Nei prossimi giorni, invierò ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.
Villani Rag. Savino