Nella notte di venerdì 20 novembre si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Ristori-ter. Si tratta di un decreto che interviene per stanziare ulteriori risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.
È stato infatti previsto:
- l’incremento di 1,45 miliardi della dotazione del fondo previsto dal Ristori bis per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
- l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, possono beneficiare del contributo a fondo perduto;
- l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da destinare ai Comuni, per l’erogazione di aiuti alimentari;
- l’aumento di 100 milioni della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.
Le novità più rilevanti dovrebbero invece confluire in un decreto legge di imminente emanazione e già ribattezzato “Ristori-quater”.
Le misure annunciate vanno dal rinvio del termine di pagamento del 10 dicembre per la rottamazione ter e il saldo e stralcio, allo slittamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali in scadenza a dicembre, prevedendo altresì una proroga dei termini di versamento dell’acconto Iva.
È stata annunciata anche una mini-proroga (al 10 dicembre) dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Sempre venerdì scorso è stato poi emanato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento con il quale sono state dettate le modalità per richiedere i contributi a fondo perduto previsti dai Decreti Ristori e Ristori bis (provvedimento n. 358844/2020 del 20.11.2020).
Mentre i contribuenti che hanno già percepito il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio riceveranno il nuovo accredito in automatico, i soggetti che non hanno richiesto il precedente contributo devono presentare telematicamente la nuova istanza (le procedure telematiche previste per presentare l’istanza, tuttavia, sono le medesime predisposte per il precedente contributo).
Le nuove istanze possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021.
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica un aumento percentuale, differenziato a seconda dei codici Ateco che caratterizzano l’attività, che può arrivare fino al 400%.
Il nuovo contributo, dunque, è riconosciuto a favore dei soli soggetti che svolgono la loro attività prevalente nei settori economici individuati nell’allegato 1 del Decreto Ristori e nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis: il codice Ateco prevalente deve essere stato regolarmente comunicato all’Agenzia delle entrate in fase di apertura o di variazione della partita Iva con il modello AA7/9.
Per poter accedere al nuovo contributo a fondo perduto, inoltre, i soggetti aventi codici Ateco richiamati nell’allegato 2 del Ristori bis devono avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l’attività prevalente nella “zona rossa”.
A differenza di quanto previsto dal Decreto Rilancio, il nuovo contributo previsto dal Decreto Ristori e Ristori-bis non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell’anno 2019 di 5.000.000 di euro: i soggetti con ricavi o compensi superiori alla suddetta soglia possono dunque richiedere il nuovo contributo a fondo perduto fino al 15 gennaio 2021.
Un’altra differenza rispetto al passato riguarda i soggetti con sede nei comuni in stato di emergenza: il Decreto Ristori e Ristori-bis non riconoscono, in questi casi, il contributo a fondo perduto indipendentemente dalla riduzione del fatturato (a differenza di quanto previsto dal Decreto Rilancio). Pertanto, i soggetti che sulla precedente istanza hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità, con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, riceveranno il contributo solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo.
Come in precedenza previsto, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo erogabile del nuovo contributo è invece di 150.000 euro.
Si ricorda, inoltre, che, per determinate attività esercitate nelle “zone arancioni” e nelle “zone rosse”, la percentuale del contributo previsto dal Decreto Ristori è incrementata di un ulteriore 50%: sono interessate dall’integrazione le attività di gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000), alberghi (codice Ateco 551000).
Non possono beneficiare del contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza,
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.
Con riferimento all’accredito diretto delle somme a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del Decreto Rilancio, dubbi sono stati sollevati nei casi di modifica del codice Iban successiva all’accredito delle somme: non è infrequente, infatti, che un contribuente abbia deciso, ad esempio, di rivolgersi ad un’altra banca e chiudere il precedente conto corrente.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso di storni o scarti da parte della banca su cui il conto corrente è acceso, l’utente potrà indicare un nuovo Iban su cui ottenere il riaccredito della somma utilizzando una specifica funzionalità nella propria area riservata del sito internet delle Entrate. Tale funzionalità, che sarà accessibile ai soli contribuenti, e non anche agli intermediari, ad oggi, non è ancora disponibile, ma sarà introdotta a breve.
Villani Rag. Savino