Istanza per il contributo a fondo perduto: schema di sintesi
È stato pubblicato nella tarda serata di mercoledì 10 giugno l’attesissimo provvedimento con il quale sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020.
Nella tabella che segue sono richiamati, in sintesi, alcuni principali aspetti.
Beneficiari | Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (le istruzioni, a pagina 4, indicano, a tal fine, il rigo del modello Redditi 2020 che assume rilievo per ciascuna tipologia di contribuente),il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.Il contributo non spetta nei seguenti casi:soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir;professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020. |
Determinazione del contributo | Il contributo è previsto nella seguente misura:20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro,15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. |
Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019 | Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. In questo caso il contributo è determinato come segue:se il fatturato da aprile 2020 è più basso di quello di aprile 2019 si applica alla differenza la percentuale del 20, 15 o 10% (a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 risulta positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). |
Territori già oggetto di eventi calamitosi | Le previsioni riservate a coloro che hanno iniziato l’attività dal 2019 si estendono anche ai soggetti che, alla data del 31.01.2020 (data dell’insorgere dell’emergenza da Covid-19) già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi (come ad esempio nel caso dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).La lista, non esaustiva, dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31.01.2020, è disponibile a pagina 7 delle istruzioni per la compilazione dell’istanza. |
Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020 | Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020. |
Termini di presentazione | L’istanza può essere presentata dal 15.06.2020 al 13.08.2020.Gli eredi che proseguono l’attività della persona fisica deceduta possono trasmettere le istanze dal 25.06.2020 al 24.08.2020. |
Compilazione dell’istanza | Il frontespizio va sempre compilato; il quadro A soltanto nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro. |
Modalità di presentazione dell’istanza | L’istanza può essere presentata soltanto telematicamente.Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro: in questo caso il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione (Quadro A), è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite pec. |
Possibilità di delegare un intermediario | L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In questo caso è sufficiente indicare il codice fiscale dell’intermediario sull’istanza.Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza. L’intermediario dovrà a tal fine inserire nell’istanza non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega. |
Ricevute | Le ricevute messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell’istanza sono due: la prima attesta la presa in carico (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali); la seconda, messa a disposizione entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima, che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.Oltre alle ricevute messe a disposizioni nell’apposita area riservata, l’Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente (l’indirizzo pec al quale viene trasmessa è quello presente nell’Ini-pec). |
Correzione degli errori | Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente. Non è più possibile presentare una istanza sostitutiva dopo il 13 (o, per gli eredi, il 24) agosto e dopo il rilascio della seconda ricevuta.È quindi necessario prestare particolare attenzione: il tempo per inviare l’istanza sostitutiva è molto breve. |
Modalità di pagamento | Il contributo è accreditato sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente (a tal fine sono effettuate, dall’Agenzia delle entrate, opportune verifiche). |
Rinuncia all’istanza | È possibile presentare una rinuncia all’istanza già trasmessa.La rinuncia può essere presentata dopo il 13 agosto, e anche dopo aver ricevuto le somme: in questo secondo caso il contributo può essere restituito con i relativi interessi, versando le sanzioni con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno istituiti appositi codici tributo). |