Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020
Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.
In particolare, il Decreto Rilancio sancisce esenzione IVA per la vendita di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale, fino al 31 dicembre 2020.
Dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
Inoltre, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia Covid-19, viene prevista, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, un’aliquota zero per l’acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.
Il Decreto Rilancio, oltre a eliminare in via definitiva la clausola di salvaguardia, con il conseguente mantenimento delle attuali aliquote IVA del 10 e del 22%, ha previsto specifiche misure in materia di aliquote IVA per contrastare l’emergenza Covid-19.
Mascherine e DPI esenti IVA
Il Decreto Rilancio, sancisce, in via transitoria, che le cessioni di mascherine e DPI avranno un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.
Viene quindi, riconosciuta l’applicazione di un’aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020.
L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.
Il Decreto Rilancio integra l’elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- Monitor multiparametrico anche da trasporto;
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- Tubi endotracheali;
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Sistemi di aspirazione;
- Umidificatori;
- Laringoscopi;
- Strumentazione per accesso vascolare;
- Aspiratore elettrico;
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- Ecotomografo portatile;
- Elettrocardiografo;
- Tomografo computerizzato;
- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti disinfettanti per mani;
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzione idroalcolica in litri;
- Perossido al 3% in litri;
- Carrelli per emergenza;
- Estrattori RNA;
- Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- Tamponi per analisi cliniche;
- Provette sterili;
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Per quel che riguarda le mascherine, l’esenzione IVA si lega al prezzo unico di 50 centesimi previsto per quelle chirurgiche.
Prezzo unico per le mascherine
Indossare la mascherina è obbligatorio, come ha chiarito anche l’INAIL, in tutti quei contesti di lavoro in cui è impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro.
Bisogna indossare la mascherina sui mezzi pubblici così come resterà obbligatorio indossarla nei supermercati e all’interno dei negozi.
E’ stato, così, stabilito un prezzo unico di vendita al consumo per le mascherine, pari a 50 centesimi ciascuna.
Il prezzo unico riguarda però soltanto le mascherine chirurgiche, utili per proteggere gli altri dal contagio in quanto bloccano la fuoriuscita di saliva. Nessun prezzo massimo, ad oggi, per le mascherine FFP2 ed FFP3.
In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato, non superiore al 50% del costo d’importazione.
Applica aliquota IVA del 5%
Il Decreto Rilancio, come abbiamo visto, ha ampliato la Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’applicazione dell’esenzione dell’aliquota IVA, ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020.
Dal 1° gennaio 2021, le cessioni dei beni indicati sopra, saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
È il caso di osservare che, per effetto degli articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota del 5% è applicabile anche, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni sopra elencati.
Villani Rag. Savino