L’esclusione inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è stata modificata dall’articolo 18, comma 2 e 3, D.L. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Fino al 30 giugno 2022 sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (se nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000):
- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
- i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Pertanto, un professionista in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.
Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore precedente di 25.000 euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che i termini di emissione della fattura elettronica (equivalenti a quelli di emissione della fattura cartacea) sono: dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972) per le fatture immediate ed il quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.
Ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, per il solo terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. È possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
Per il solo terzo trimestre le operazioni effettuate nel mese di luglio possono essere fatturate entro il 31 agosto senza applicazione di sanzioni, quelle effettuate ad agosto possono essere fatturate entro il 30 settembre e quelle effettuate a settembre entro il 31 ottobre 2022. Le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di ottobre dovranno invece essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione se “immediate” oppure entro il 15 novembre se “differite”.
Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero.
I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni attive vengono trasmessi nei termini di emissione della fattura, mentre la trasmissione delle operazioni passive è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.
L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente, secondo quanto indicato dal Provvedimento del 04.02.2021, in base alle seguenti date:
- data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,
- data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”), se è precedente alla fine del trimestre.
Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre.
Villani Rag. Savino