Il credito d’imposta formazione 4.0 è una misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L.
205/2017, destinata alle imprese che scelgono di investire nella formazione del proprio personale dipendente,
con particolare riferimento alle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” per il processo di
trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
L’intervento si affianca ai crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali 4.0,
quest’anno previsti rispettivamente nella misura del 40 e 50 per cento.
In altri termini, chi investe in beni strumentali 4.0 potrebbe avere anche la necessità di formare il proprio organico
interno al fine di acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione
rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina,
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
La misura è stata oggetto di diverse modifiche, ultima delle quali ad opera dell’articolo 22 L. 91/2022
di conversione del D.L. 50/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) che, al fine di rendere più efficace il processo di
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, ha previsto l’incremento delle aliquote
del credito di imposta per la formazione 4.0 come segue:
- dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano appositamente certificati;
- dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, nel rispetto delle medesime condizioni di cui sopra.
In relazione ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 – data di entrata in vigore del
D.L. 50/2022 – la maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 trova applicazione solo nel caso in cui le
attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
A tal fine, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così
come integrato dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019 anche:
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 e
- gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
L’applicazione della maggiorazione è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia
di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione
tecnologica e digitale dei processi aziendali.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la
somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri
e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico.
Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato e in funzione delle esigenze dell’impresa
di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e
specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto
moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il citato decreto direttoriale.
Sul punto si segnala che, per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative
di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.
Fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo
7 D.M. 04.05.2018, l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 “maggiorato” è inoltre subordinata al
superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i
criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un
apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto
del corso di formazione.
Il credito in argomento resta invece pari al 30 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite
massimo annuale di 250.000 euro.
Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore
del D.L. 50/2022 che non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto (ad
esempio, in caso di formazione interna “non qualificata”), le misure del credito d’imposta scendono al 40
per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese).
La misura del credito d’imposta è infine aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi
annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei
lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 17.10.2017.
Villani Rag. Savino