Nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021). Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le principali novità fiscali.
Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche Articolo 1, comma 28 ter, e articolo 3 septies
Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo
di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet,
le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
Rateazioni: nuovi termini per i decaduti Articolo 2-ter
Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio.
La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.
Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggio Articolo 3, comma 1
Viene confermato quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022.
Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio vengono introdotte nuove modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela anche senza la presenza fisica del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti).
Ben più importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette (sempre nell’ambito della disciplina antiriciclaggio): tra l’altro, viene previsto che i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Riduzione del capitale per perdite
Articolo 3, comma 1-ter
Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali
a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’imposta Articolo 3, comma 5-bis
Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per
i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Sospensione degli ammortamenti Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies
Viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento).
Limitazioni all’uso del contante
Articolo 3, comma 6-septies
Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Credito d’imposta
beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti
Articolo 3-quater
Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero
Articolo 3-sexies
Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.
Proroga versamento dell’Irap “sospesa” Articolo 20-bis
Viene nuovamente posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo
24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Villani Rag. Savino