È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.
Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 D.L. 73/2021 | È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021. Il contributo verrà erogato automaticamente a favore di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta ed hanno gia’ ricevuto precedentemente il primo contributo. |
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa Articolo 1 D.L. 73/2021 | In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021. |
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio. Articolo 1 D.L. 73/2021 | È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021. |
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse Articolo 2 D.L. 73/2021 | È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto. |
Credito d’imposta locazioni 2021 Articolo 4 D.L. 73/2021 | Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator. |
Proroga del periodo di sospensione della riscossioneArticolo 9 D.L. 73/2021 | È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021. |
Misure di sostegno al settore sportivo Articolo 10 D.L. 73/2021 | Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. |
Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 D.L. 73/2021 | Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto). |
Plusvalenze da cessione di partecipazioni Articolo 14 D.L. 73/2021 | Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative. |
Proroga moratoria per le PmiArticolo 16 D.L. 73/2021 | Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021. |
Note di credito Iva e procedure concorsuali Articolo 18 D.L. 73/2021 | Viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale). |
“Ace innovativa” Articolo 19 D.L. 73/2021 | Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. |
Credito d’imposta beni strumentali Articolo 20 D.L. 73/2021 | Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione. |
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacoloArticolo 42 D.L. 73/2021 | Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021. La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità. |
Indennità per i collaboratori sportivi Articolo 44 D.L. 73/2021 | Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche. |
Decreto Sostegni-bis: il nuovo credito d’imposta sanificazione
L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo stanziato dal legislatore per finanziarie la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione può essere fruita:
- dai soggetti esercenti attività d’impresa;
- dai soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito d’imposta sono quelle sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2020 2.2.1, ha chiarito che l’attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio (questa tipologia di spesa non era agevolata ai sensi del precedente articolo 125 D.L. 34/2020). Nonostante l’ampliamento delle spese agevolabili alla somministrazione di tamponi, sembrerebbe ancora attuale la risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle sopra citate spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.
La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice, infatti può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d’imposta 2021) ovvero può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. In quest’ultima ipotesi, per espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Inoltre, viene previsto che il credito d’imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) sia ai fini Irap e la detassazione del credito d’imposta non influenza:
- il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex articolo 61 Tuir;
- il pro rata di deducibilità dei costi ex articolo 109, comma 5, Tuir.
Con un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche in considerazione del fatto che, come sopra visto, le risorse destinate a tale misura ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Villani Rag. Savino