Regime forfettario 2019 per le partite IVA: ecco come funziona e quali sono i requisiti per l’accesso alla tassazione agevolata, la flat tax del 15 per cento e del 5 per cento per le nuove attività.
Requisiti e limiti del regime forfettario 2019 sono stati oggetto di importanti novità per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.
A partire dal 1° gennaio 2019 il forfettario, anche noto come flat tax al 15% per le partita IVA riguarderà professionisti e imprese fino a 65.000 euro di ricavi. È questo il primo requisito da rispettare.
Sono stati aboliti i limiti differenziati in base al codice ATECO di riferimento mentre resteranno i differenti coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% dovuta da professionisti e imprese.
Le novità per le partite IVA partiranno dal 2019 e arriveranno a compimento dal 2020, quando il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro.
L’imposta sostitutiva dovuta sarà pari al 20% per lo scaglione di reddito compreso tra 65.001 e 100.000 euro ma in tal caso non è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica stabilito per legge già ad oggi.
Per evitare che la flat tax porti all’aumento del fenomeno delle false partite IVA sono tuttavia stati stabiliti specifici divieti, tra cui quello di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati nei due anni precedenti.
Vediamo di seguito come funziona il nuovo regime forfettario per i titolari di partita IVA con flat tax al 15%, analizzando cosa cambia e quali le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Regime forfettario 2019: requisiti partita IVA, regole e novità
A spiegare come funziona il nuovo regime forfettario 2019 è la Legge di Bilancio, che ha modificato quanto previsto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1.
Una delle principali regole in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 consiste nei nuovi limiti di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario per le partite IVA: è previsto un limite unico, pari a 65.000 euro calcolato sull’anno d’imposta precedente.
Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000 euro dovrà essere effettuato in base alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Tra i requisiti per l’accesso al regime forfettario dal 2019 viene eliminato:
- il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti;
- il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito;
- il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.
Nuovo Regime forfettario 2019: chi non può accedere alla flat tax partite IVA 15%
Tra le nuove regole per l’accesso al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio modifica alcuni dei casi di esclusione previsti dal comma 57 della Legge di Stabilità 2015.
Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che sono esclusi dal regime forfettario 2019:
- I titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (causa ostativa presente anche in precedenza);
- Titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova causa ostativa).
La locuzione riconducibili dovrebbe essere riferita al codice Ateco. Ad esempio, un ingegnere che ha quote in una Srl che svolge attività di ristorazione, potrà accedere al regime forfettario con la sua partita IVA avente codice ateco appartenente all’area professionale di riferimento.
Abbiamo tuttavia detto che dovrebbe riferirsi al codice ATECO perché anche su questo vi sono alcuni dubbi: il MEF ha smentito una delle poche certezze del nuovo forfettario e pare che non basta che le attività abbiano un diverso codice ATECO, ma sarà necessario considerare l’effettiva correlazione tra le stesse.
Regime forfettario 2019 e divieto di compensi dall’ex datore di lavoro
Tra le novità, inoltre, la Legge di Bilancio 2019 prevede il divieto di accesso al regime forfettario per i titolari di partita IVA che percepiscono compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Tale vincolo vale solo per i rapporti di tipo subordinato? La nuova disposizione normativa prevista dalla Legge di Bilancio non specifica che si tratti esclusivamente di questi, anche se è in questa direzione che si spinge l’orientamento di molti esperti in materia. Si attendono gli opportuni chiarimenti, anche perché qualora si trattasse di rapporti generici di lavoro, il forfettario diventerebbe un regime davvero esclusivo e per pochi.
In ogni caso, il vincolo dei precedenti rapporti di lavoro sostituisce l’attuale limite di 30.000 euro previsto per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati.
L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle false partite IVA che mascherano in realtà rapporti di lavoro dipendente.
Attenzione però: la Legge di Bilancio parla di causa ostativa nel caso in cui il fatturato nei confronti del datore di lavoro sia prevalente rispetto al totale.
Di conseguenza, ciò significa che possono accedere al forfettario anche coloro che fatturano fino a metà del volume complessivo del loro giro d’affari nei confronti del precedente datore di lavoro.
Si segnala inoltre come nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stato approvato un emendamento che esclude tale causa ostativa per i professionisti ex praticanti. Si attendono a tal proposito le opportune conferme prima di parlare di ufficialità.
Regime forfettario 5% startup: ecco requisiti e quando si applica per le nuove attività
Per i soggetti che avviano una nuova attività l’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%.
I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica la flat tax del 5% sono i seguenti:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).